COSTITUZIONE DI UNA JOINT VENTURE ITALO-CUBANA

 

Il governo cubano per stimolare l’afflusso di capitale straniero ha firmato accordi di promozione e protezione reciproci degli investimenti con i governi di 28 Paesi del mondo (l’Italia è stato il primo Paese che ha approvato tale accordo); ha, inoltre, approvato il 5 settembre 1995 una nuova legge (la Legge n. 77) sugli investimenti stranieri e ha realizzato zone franche e parchi industriali.

 

 

 

 

 

La Legge n.77 relativa agli investimenti stranieri a Cuba.

Lo strumento principale per realizzare lo sviluppo economico è rappresentato dalla legge 77 del 95 che regola attualmente il regime degli investimenti esteri nell’isola.

L'art. 12 della legge 77 stabilisce che l'investimento straniero si può realizzare sotto tre diverse forme giuridiche regolate rispettivamente dagli art.13,14,15 e più precisamente:

 

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1.  Impresa mista (o joint venture) che adotta la forma di società anonima per azioni nominative, in cui partecipano come azionisti uno o più investitori nazionali e uno o più investitori esteri

 

2.  Associazione economica internazionale- unione senza personalità giuridica di uno o più investitori stranieri o più investitori cubani .

 

3.  Investimento a capitale totalmente straniero, investimento effettuato da una o più persone fisiche o giuridiche residenti all'estero senza che partecipino Cubani.

 

L'impresa può apportare alla società : denaro in moneta convertibile, macchinari ed altri beni materiali, diritti di proprietà intellettuale.

Lo Stato cubano conferisce alle predette Associazioni economiche un rango costituzionale, secondo la Legge di Riforma Costituzionale approvata dall'Assemblea nazionale nel luglio dl 1992, postulando nel suo art.23 che lo Stato riconosce la proprietà delle imprese miste, delle società e delle associazioni economiche che si costituiscono in conformità della Legge.

Di conseguenza gli investimenti stranieri che si realizzano nel territorio cubano, godono di piena protezione e sicurezza, così come il rimpatrio del capitale a titolo dei profitti e degli utili netti che si ottengono dagli investimenti realizzati.

La partecipazione del capitale straniero nelle attività economiche viene consentita in tutti i settori ad eccezione di sanità, educazione e difesa con quota di partecipazione fino al 50% ed in caso di società appositamente approvate dal governo è ammessa la partecipazione fino al 100%.

Gli unici criteri considerati per l'approvazione sono:

          - che l'investimento straniero apporti tecnologia

               - che apporti un mercato di sbocco

               - che apporti capitale

Lo stato cubano ha creato il Ministero per gli Investimenti Esteri, come organo di Stato e di Governo incaricato di promuovere l'investimento estero e di dirigere i processi di negoziazione, in coordinazione con gli organismi competenti, per adottare il più rapidamente possibile le decisioni in ogni progetto di investimento.

Per la costituzione di un'impresa mista o la stipula di un contratto di associazione economica internazionale, la richiesta sottoscritta dall'investitore estero e da quello cubano viene presentata al Ministero per gli Investimenti Stranieri e per la Collaborazione Economica.

E' facoltà esclusiva del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione degli investimenti che riguardino:

 

Per la Legislazione Cubana, gli accordi che autorizzano o rifiutano gli investimenti esteri vengono adottati entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda.

 Per inciso, gli investimenti stranieri godono di un regime speciale in materia di lavoro, doganale, imposte e profitti.

 

2. Cenni di normativa societaria

 

La disciplina che regolamenta gli investimenti stranieri pone le basi anche per le tipologie societarie ammesse nella Repubblica di Cuba, le quali sono di seguito descritte:

 

Società a responsabilità limitata con azioni nominative

La Società è costituita da un minimo di 2 soci, ma non viene espresso il limite massimo. Gli organi sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale. Al tipo di cui in questione è anche ispirata la società cooperativa

 

 

Filiale a Cuba di società estera

E’ necessaria l’autorizzazione governativa. La richiesta di autorizzazione all’apertura di filiale deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: creare una Società anonima con azioni nominative o iscriversi nel Registro della Camera di Commercio cubana.