CONTRATTO DI
DISTRIBUZIONE
Tra
e
premesso che
a)
il
Fornitore opera nel settore della produzione e della vendita di mulinelli da
pesca d’altura (i “Prodotti”), ha maturato considerevole esperienza nel
settore, dispone di un Know-how originale e il suo marchio, del quale il
Fornitore ha diritto di concessione e licenza,
è conosciuto e apprezzato;
IL CONTRATTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA
SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17
ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA &
Associati/Associates
Studio Legale Law Firm Il contratto manca di molte clausole, lo studio legale SMAF invia su
gentile richiesta una completa copia a titolo di prestazione professionale a
pagamento ex artt.17 ss. Cod.
Deont. Forense / The contract has
missing clauses; please, consider SMAF law firm allowed to send a you a
payable copy according to Italian Forensic Deontology Code. |
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b) il Distributore ha chiesto di ottenere e il Fornitore è
disposto a rilasciare una concessione per la promozione e la distribuzione dei
Prodotti di seguito indicati;
c)il Distributore è una società dotata dell’organizzazione e
della struttura commerciale necessarie per la promozione e la vendita dei
Prodotti nel territorio sotto descritto (il “Territorio”);
d) in considerazione di quanto premesso tra le parti
sopraddette si conviene e si stipula quanto segue
Premesse ed allegati
Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante del
presente contratto.
Articolo 2
Prodotti contrattuali
2.1 Il presente contratto ha per oggetto la distribuzione
dei sopra nominati Prodotti (come meglio indicati nell’allegato A),
contraddistinti dal marchio ................ (qui di seguito denominato
“Marchio”).
2.2 Sono esclusi dal presente contratto i Prodotti non
contraddistinti dal “Marchio” o che hanno marchi differenti.
2.3 I Prodotti di cui all’Allegato A potranno essere
sostituiti dal Fornitore con quelli che ne costituiscono l’evoluzione, o
potranno semplicemente essere esclusi nel caso in cui il Fornitore non ne
faccia più produzione. Qualora i nuovi
Prodotti non siano simili ai Prodotti oggetto del contratto, il Distributore
avrà il diritto di prelazione per la stipulazione di un contratto di
distribuzione per questi ultimi Prodotti.
2.4 Nel caso la produzione non sia più eseguita e ciò
comporti una diminuzione della cifra d’affari per il Distributore, le parti si
incontreranno per rinegoziare il contratto.
Articolo 3
Territorio
3.1 La presente
Distribuzione è data per il seguente territorio: ……………. (qui di seguito
denominato “Territorio”).
3.2 Qualora il
Distributore non abbia raggiunto un importo di acquisti corrispondente ai
minimi indicati all’art. 28 del presente contratto, il Fornitore avrà il
diritto di ridurre il Territorio.
Articolo 4
Esclusiva
4.1 Il Distributore ha l’esclusiva sul Territorio.
4.2 Il Fornitore si impegna a non stipulare, né
direttamente né indirettamente, con terzi contratti di distribuzione o di
agenzia o rappresentanza sul Territorio che abbiano per oggetto i Prodotti del
presente contratto (vedasi altresì art.6 del presente contratto).
4.3 Il Fornitore si riserva il diritto di distribuire, direttamente o attraverso terzi, i Prodotti
che non sono parte dell’Allegato A, senza nulla dovere alla Distributore.
4.4 Il Distributore, per la durata del presente contratto,
non potrà produrre, promuovere, vendere, direttamente o per interposta persona,
organismo o società, Prodotti concorrenti con quelli del Fornitore sul
Territorio. Le parti si danno reciprocamente atto che devono intendersi
Prodotti concorrenti tutte i Prodotti in commercio durante il periodo
contrattuale che abbiano caratteristiche tecniche simili a quelle contemplate
nell’Allegato “A”.
4.5 Inoltre, il Distributore da parte sua si impegna fermamente ad eseguire la propria
attività di promozione e di vendita dei Prodotti su tutto il Territorio.
4.6 Il permanere del diritto di esclusiva è subordinato al
rispetto di quanto previsto nel presente articolo, ed agli artt. 15,16,27,28,
in caso contrario il Fornitore avrà altresì la facoltà di risolvere
immediatamente il contratto, mediante semplice comunicazione a mezzo
raccomandata r.r., e di esercitare gli altri rimedi
previsti dalla legge.
Articolo 5
Vendita dei Prodotti
nel Territorio
Il Distributore s’impegna a non esercitare, al di fuori del
Territorio, azioni commerciali che abbiano per scopo la vendita dei Prodotti.
Articolo 6
Concorrenza
Il Fornitore non potrà vendere, direttamente o
indirettamente i Prodotti nel Territorio.
Eventuali ordini di clienti presenti sul Territorio pervenuti
direttamente al Fornitore saranno immediatamente trasmessi al Distributore per
l’esecuzione (vedasi altresì art.4.2. del presente Contratto).
.........................., lì ….2005
Il Fornitore Il
Distributore
Il Distributore dichiara di approvare specificatamente le
seguenti clausole del contratto:
Articolo
3: Territorio
Il
Distributore