LA SOCIETÀ LTD IN IRLANDA

 

Le leggi irlandesi non pongono limiti all’acquisizione da parte degli stranieri di aziende locali e di immobili, nonché alla creazione di nuove imprese. Prevedono, al contrario, incentivi fiscali.

 Le forme societarie di capitale previste dalla legislazione irlandese sono le seguenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   In particolare, la Limited Company o Società privata a responsabilità limitata

 

Di seguito, la costituzione delle società  è regolata dalla seguente legge.

 

IL DOCUMENTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.)

 

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Pur essendovi l’obbligo annuale di pubblicazione di conti revisionati, tuttavia le Ltd possono evitare la rivelazione di informazioni confidenziali e, specie le medie e piccole società, hanno facoltà di limitarsi a conti dei profitti e delle perdite, del tutto sintetici, né hanno l’obbligo di fornire dettagli sul fatturato all’interno di tali limitati prospetti.

La costituzione della società richiede circa 10 giorni ed è poco costosa, si può acquisire, in alternativa, una società già esistente nel giro di 1 giorno. Alcuni studi legali forniscono sia la costituzione sia la gestione per circa 2000 $ all’anno.

Per la costituzione si richiede la registrazione, presso l’ufficio del Registro, di un Memorandum of Association (atto costitutivo) e degli Articles of Association (statuto), nonché la compilazione del modulo A1 (Form A1). Quest’ultimo include una dichiarazione del primo segretario, e degli amministratori, e l’indicazione della sede legale. I soci possono essere anche persone giuridiche.

La procedura è completa dopo l’emissione del Certificate of Incorporation (certificato di costituzione) da parte del Registro delle Società. La Ltd inizia ad esistere dalla data ivi indicata.

Le azioni della Ltd sono, minimo, di un (1) Irish Pound, si deve pagare una tassa di patrimoniale (Capital duty) dell’1% sulle azioni di nuova emissione.

Il CDA è composto di due amministratori e un segretario, non necessariamente irlandesi, sebbene sia consuetudine nominare almeno un segretario irlandese. Va, altresì, nominato un revisore dei conti (auditor) e la società deve tenere almeno una assemblea generale (annual general meeting), principalmente per esaminare, in via ufficiale, i rapporti degli amministratori e del revisore. Non vi è alcun obbligo di distribuzione di dividendi o imposta speciale sugli stessi (trattati come comuni redditi) o sulla restituzione del capitale sociale.

 

2.    Tassazione della società Ltd

 

Vi è stato un tentativo in Italia di includere in una BLACK LIST (di paradisi fiscali) l’Irlanda come da sottostante tabella:

 

IRLANDA

· Centro internazionale di servizi finanziari (Dublino)
· Agevolazione fiscale (schema 10%) in favore delle attività manifatturiere
· Tassazione sul petrolio
· Aeroporto di Shannon (Saz)
· Redditi di fonte estera

 

 

L'Irlanda era, infatti considerata, un paradiso per il regime impositivo al 10% previsto per determinate attività manifatturiere e finanziarie. Non si è quindi tenuto conto del fatto che questo tipo di agevolazione fiscale è, oramai, prossima alla scadenza, sostituita dall’aliquota del 12,5% su tutti i redditi prodotti da una società residente, che ha fatto fuoriuscire l’Irlanda dalla Black list.

Peraltro, l’Irlanda ha disciplinato con maggior rigore le società irlandesi non residenti e potenzialmente esenti da imposta (vedasi, più sotto, il regime delle close companies).

 

Per il resto, gli incentivi prevedono la deduzione dei costi di affitto per un periodo di 10 anni, per le aziende aperte nell’International Financial Services Centre (IFSC) di Dublino. Nella zona franca di Dublino (nel suddetto Centro finanziario), le società possono beneficiare di una riduzione al 12,5% dell’imposta sulle imprese dei settori produttivi e dei servizi. Per le società già collocate nella zona franca sopra nominata è però disponibile sino alla fine del 2002 l’aliquota del 10%, per gli anni futuri si applica il 12,5%.

Dal gennaio 2000, invece, l’aliquota per le altre società collocate fuori dal centro finanziario sopportano l’aliquota del 25% in media, con l’eccezione delle trading company, che godono del trattamento privilegiato dell’aliquota del 12,5%. Un’eccezione a tale tassazione del 12,5% sia ha nel caso: 1) di Ltd costituite (fuori o dentro il centro finanziario di Dublino) da non residenti e 2) da più di cinque persone e 3) che non commercino con l’Ilanda. In tal caso vanno esenti da ogni imposta (come meglio spiegato in seguito).

Sotto il profilo delle esenzioni applicabili a tutte le società (fuori o dentro il centro finanziario di Dublino), è opportuno ricordare che le società irlandesi, che ricevono dividendi da tutto il mondo, possono reclamare un credito addizionale di imposta dal governo se, per caso, il trattato contro la doppia imposizione del paese estero da cui provengono i redditi ha applicato un ritenuta d’acconto eccessiva. Non solo, se i dividendi provengono da un paese che, per il relativo trattato con l’Irlanda, considera la società irlandese non residente, in quanto controllata da italiani o da inglesi, allora il governo irlandese considererà non-residente la società e la renderà esente da imposta. La società è anche esente, se è controllata interamente da cittadini di un altro stato membro dell’UE e la società non commercia in Irlanda i suoi prodotti, bensì all’estero.

Occorre, però, fare attenzione ad evitare il regime delle Close Companies. Infatti, si paga l’addizionale del 20% sugli investimenti commerciali e finanziari e sui redditi immobiliari o quella del 15% sui ricavi commerciali, se la società è controllata da cinque, o meno di cinque, soci oppure i soci sono anche amministratori, oppure, ancora, più della metà dei dividendi sono devoluti a 5 o meno di 5 soci di controllo. Questa disciplina della close company tende a disincentivare le società costituite per meri fini di risparmio di imposta.

 

3.  Trattamento privilegiato della Direttiva Madre-Figlia

L’Irlanda si è conformata nel 1991 (The Finance Act, 1991) alla direttiva Madre-Figlia 435/90.

Nel caso in cui la società riceva dividendi da una consociata in altro paese dell’UE, consociata che controlli al, o a più del, 25%, - allora l’imposta, sopportata dal dividendo nel detto paese della comunità, viene compensata in Irlanda da un credito di imposta per lo più pari alla imposta liquidata. Infatti il credito sarà sempre la differenza matematica tra l’aliquota estera e quella irlandese (se si paga il 35%, 35-12,5= credito di imposta di 22,5%, se la società irlandese è esente 35-0=35).

Peraltro, in Irlanda, come in tutti quelli appartenenti alla Comunità Europea che hanno ratificato la Direttiva, non viene applicata alcuna ritenuta d’acconto sulla distribuzione verso l’Italia o l’Inghiltera dei dividendi, purché il beneficiario (società inglese o società italiana) sia in possesso, da almeno un anno, del, o di più del, 25% del capitale della società irlandese, che li distribuisce, e a condizione che le due società (irlandese e beneficiaria) siano soggette alla tassa sulle società o sui redditi nei rispettivi Paesi; entrambe le entità, inoltre, dovranno essere residenti in un Paese della CEE.

Viceversa, se la Ltd Irlandese controlla al,o al più del, 25% la consociata di un paese membro, da cui riceve un dividendo, gode dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto in quel paese: le condizioni sono identiche.

Ricapitolando per l’applicazione della Direttiva 90/435 CEE (Madre-Figlia) devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. La Ltd controllata o controllante non sia stata costituita con il fine principale di usufruire dei vantaggi fiscali e, quindi, dei risparmi d’imposta offerti dalla norme sopra citate (il che è garantito anche dal fatto che la Ltd continui ad operare anche in base ad un preesistente oggetto sociale, p.e. commercializzazione di prodotti);
  2. La società percettrice sia assoggettata ad imposte nello stato di residenza;
  3. La partecipazione sia detenuta per almeno 12 mesi e sia del,o di più del, 25% del capitale sociale della società partecipata.
  4. La società percettrice riveste una delle forme societarie indicate nella direttiva (ad esempio: S.r.l., S.p.A.);
  5. Il beneficiario finale sia residente nella Comunità Europea. Se così non fosse, deve essere dimostrato che la società madre non è stata costituita da un soggetto non europeo al fine esclusivo o principale di fruire del beneficio del regime in parola, il quale vale solo per gruppi comuni in cui tutti i soggetti coinvolti siano europei.

Quest’ultimo requisito è purtroppo incompatibile con il desiderio di mantenere l’anonimato fiscale, essendo, il trattamento di favore della direttiva, riservato a consociate europee e gruppi trasparentemente europei.