COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DA PARTE DI PERSONA FISICA IRANIANA NON RESIDENTE, CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ IRAN-ITALIA, PROFILI RELATIVI A RESIDENZA CON O SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del suo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999), il cittadino extracomunitario, che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, gode dei diritti civili senza che vi sia necessità di verificare l’esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.

 

 

 

 

Quindi, ogni attività commerciale e societaria deve essere, teoricamente, consentita alla persona fisica iraniana, che disponga di permesso di soggiorno. Infatti, in base all’art. 2, comma 4° della legge 6.3.98, n. 40, allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

 

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Dal punto di vista pratico, credo tuttavia, che molte amministrazioni opporranno resistenza alla intestazione di beni all’iraniano con permesso di soggiorno, in quanto potrebbero richiedere con maggiore o minore insistenza, non solo un codice fiscale e un certificato di  residenza, che non consistono in specifici impedimenti, ma anche frapporre altri ostacoli di natura più o meno burocratica, che possono dipendere più da pregiudizi di carattere etnico che da questioni tecnico-legali, il che rende, allora, necessario affidarsi alla condizione di reciprocità, anche per l’iraniano con permesso di soggiorno, per la risposta al quesito sulla capacità di costituire o amministrare società.

In tutti i casi, quindi, sia per la persona fisica straniera priva di un titolo di soggiorno come per quella che ne è munita, come anche nel caso di persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società), occorre verificare l’esistenza della condizione di reciprocità al di fuori dei casi espressamente regolati dalla legge. Il testo unico sugli immigrati non dice alcunché di preciso in merito ai diritti commerciali e societari dello straniero con permesso di soggiorno.

Per chiarire  ulteriormente la questione occorre approfondire  il concetto di condizione di reciprocità.

Quest’ultima è un trattamento di fatto che viene assicurato in Italia a persone di cittadinanza straniera ai sensi dell’articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo 1942. In base a tale disposizione, "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere".

Se, ora, lo Stato dello straniero e l’Italia hanno concluso un Accordo, in materia di diritti commerciali e civili, esso è direttamente applicabile e ad esso occorre guardare per stabilire se il cittadino iraniano non stabilmente residente in Italia né stabilmente domiciliato possa costituire una società o amministrarla. Non è il caso dell’Iran, che non dispone di tale trattato e gode semplicemente di una condizione di reciprocità, come regolata dall’art. 16 sopra citato.

La verifica della condizione di reciprocità di cui all'Art. 16 delle preleggi, in materia di acquisti immobiliari e costituzione e/o partecipazione societaria e con riferimento alle persone fisiche straniere non regolarmente soggiornanti in Italia ed alle persone giuridiche straniere, viene compiuta dal Ministero degli Esteri, alla cui fonte mi riferisco.

Nel caso di persone fisiche “originarie” dell’Iran, possono essere dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità solo:

1) le persone di etnia iraniana che siano anche apolidi, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, sempre però che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni;

2) le persone di etnia iraniana che siano anche rifugiate, in applicazione dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni.

Ma anche in questi casi, vi sono gli stessi ostacoli di cui si è detto in tema di iraniani con permesso di soggiorno.

**********

Compiute le osservazioni preliminari di cui sopra, le persone fisiche iraniane non stabilmente residenti o domiciliate in Italia, in base alla condizione di reciprocità Italia-Iran, non possono effettuare acquisti immobiliari, ma possono effettuare soltanto, sussistendo la condizione di reciprocità, acquisti per successione ereditaria.

In tema di costituzione di o partecipazione a societa':

  1. Non è verificata la condizione di reciprocità con la sola eccezione della "Joint-venture" nella quale è possibile una partecipazione di capitale straniero (iraniano) non superiore al 49%;
  2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione da parte dell’iraniano delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.R.L., sempre che nello Statuto della società sia prevista l'elezione di non soci;
  3. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione da parte dell’iraniano delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.P.A., subordinatamente al possesso di azioni nella stessa società.

In definitiva, le tre opzioni sopra menzionate sono quanto è permesso all’iraniano in Italia.

Per il resto, l’iraniano che svolga attività alle condizioni specificate, può essere tassato, in base all’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che, ai fini delle imposte sul reddito, considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza (che in base a quanto stabilito dall'articolo 43 del codice civile rappresentano rispettivamente, il domicilio, la sede principale degli affari e degli interessi del soggetto e, la residenza, il luogo in cui questi dimora abitualmente). Il concetto di maggior parte del periodo di imposta allude ai 183 giorni di permanenza in Italia, in conformità al  modello OCSE.

E' sufficiente che ricorra uno solo dei tre elementi citati dalla norma (iscrizione anagrafe, permanenza per la maggior parte del periodo, domicilio o residenza), affinché la persona sia considerata fiscalmente residente in Italia. Quindi, per dare un esempio, tutti i redditi di impresa conseguiti in Italia possono essere tassati se l’iraniano permane anche con semplice domicilio e non per la maggior parte del periodo e senza essere iscritto all’anagrafe.

 

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DA PARTE DI PERSONA FISICA IRANIANA NON RESIDENTE, CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ IRAN-ITALIA, PROFILI RELATIVI A RESIDENZA CON O SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del suo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999), il cittadino extracomunitario, che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, gode dei diritti civili senza che vi sia necessità di verificare l’esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.

 

 

 

Quindi, ogni attività commerciale e societaria deve essere, teoricamente, consentita alla persona fisica iraniana, che disponga di permesso di soggiorno. Infatti, in base all’art. 2, comma 4° della legge 6.3.98, n. 40, allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Dal punto di vista pratico, credo tuttavia, che molte amministrazioni opporranno resistenza alla intestazione di beni all’iraniano con permesso di soggiorno, in quanto potrebbero richiedere con maggiore o minore insistenza, non solo un codice fiscale e un certificato di  residenza, che non consistono in specifici impedimenti, ma anche frapporre altri ostacoli di natura più o meno burocratica, che possono dipendere più da pregiudizi di carattere etnico che da questioni tecnico-legali, il che rende, allora, necessario affidarsi alla condizione di reciprocità, anche per l’iraniano con permesso di soggiorno, per la risposta al quesito sulla capacità di costituire o amministrare società.

In tutti i casi, quindi, sia per la persona fisica straniera priva di un titolo di soggiorno come per quella che ne è munita, come anche nel caso di persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società), occorre verificare l’esistenza della condizione di reciprocità al di fuori dei casi espressamente regolati dalla legge. Il testo unico sugli immigrati non dice alcunché di preciso in merito ai diritti commerciali e societari dello straniero con permesso di soggiorno.

Per chiarire  ulteriormente la questione occorre approfondire  il concetto di condizione di reciprocità.

Quest’ultima è un trattamento di fatto che viene assicurato in Italia a persone di cittadinanza straniera ai sensi dell’articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo 1942. In base a tale disposizione, "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere".

Se, ora, lo Stato dello straniero e l’Italia hanno concluso un Accordo, in materia di diritti commerciali e civili, esso è direttamente applicabile e ad esso occorre guardare per stabilire se il cittadino iraniano non stabilmente residente in Italia né stabilmente domiciliato possa costituire una società o amministrarla. Non è il caso dell’Iran, che non dispone di tale trattato e gode semplicemente di una condizione di reciprocità, come regolata dall’art. 16 sopra citato.

La verifica della condizione di reciprocità di cui all'Art. 16 delle preleggi, in materia di acquisti immobiliari e costituzione e/o partecipazione societaria e con riferimento alle persone fisiche straniere non regolarmente soggiornanti in Italia ed alle persone giuridiche straniere, viene compiuta dal Ministero degli Esteri, alla cui fonte mi riferisco.

Nel caso di persone fisiche “originarie” dell’Iran, possono essere dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità solo:

1) le persone di etnia iraniana che siano anche apolidi, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, sempre però che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni;

2) le persone di etnia iraniana che siano anche rifugiate, in applicazione dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni.

Ma anche in questi casi, vi sono gli stessi ostacoli di cui si è detto in tema di iraniani con permesso di soggiorno.

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Compiute le osservazioni preliminari di cui sopra, le persone fisiche iraniane non stabilmente residenti o domiciliate in Italia, in base alla condizione di reciprocità Italia-Iran, non possono effettuare acquisti immobiliari, ma possono effettuare soltanto, sussistendo la condizione di reciprocità, acquisti per successione ereditaria.

In tema di costituzione di o partecipazione a societa':

  1. Non è verificata la condizione di reciprocità con la sola eccezione della "Joint-venture" nella quale è possibile una partecipazione di capitale straniero (iraniano) non superiore al 49%;
  2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione da parte dell’iraniano delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.R.L., sempre che nello Statuto della società sia prevista l'elezione di non soci;
  3. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione da parte dell’iraniano delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.P.A., subordinatamente al possesso di azioni nella stessa società.

In definitiva, le tre opzioni sopra menzionate sono quanto è permesso all’iraniano in Italia.

Per il resto, l’iraniano che svolga attività alle condizioni specificate, può essere tassato, in base all’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che, ai fini delle imposte sul reddito, considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza (che in base a quanto stabilito dall'articolo 43 del codice civile rappresentano rispettivamente, il domicilio, la sede principale degli affari e degli interessi del soggetto e, la residenza, il luogo in cui questi dimora abitualmente). Il concetto di maggior parte del periodo di imposta allude ai 183 giorni di permanenza in Italia, in conformità al  modello OCSE.

E' sufficiente che ricorra uno solo dei tre elementi citati dalla norma (iscrizione anagrafe, permanenza per la maggior parte del periodo, domicilio o residenza), affinché la persona sia considerata fiscalmente residente in Italia. Quindi, per dare un esempio, tutti i redditi di impresa conseguiti in Italia possono essere tassati se l’iraniano permane anche con semplice domicilio e non per la maggior parte del periodo e senza essere iscritto all’anagrafe.