COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DA PARTE DI PERSONA FISICA IRANIANA
NON RESIDENTE, CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ IRAN-ITALIA, PROFILI RELATIVI A
RESIDENZA CON O SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Con
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998 (T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e del suo regolamento di attuazione (Decreto del
Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999), il cittadino
extracomunitario, che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della
carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, gode dei diritti civili senza
che vi sia necessità di verificare l’esistenza della condizione di reciprocità.
Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero,
condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.
Quindi,
ogni attività commerciale e societaria deve essere, teoricamente,
consentita alla persona fisica iraniana, che disponga di permesso di soggiorno.
Infatti, in base all’art. 2, comma 4° della legge 6.3.98, n. 40, allo straniero
e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti
e nei modi previsti dalla legge.
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Dal
punto di vista pratico, credo tuttavia, che molte amministrazioni opporranno
resistenza alla intestazione di beni all’iraniano con permesso di soggiorno, in
quanto potrebbero richiedere con maggiore o minore insistenza, non solo un
codice fiscale e un certificato di
residenza, che non consistono in specifici impedimenti, ma anche
frapporre altri ostacoli di natura più o meno burocratica, che possono
dipendere più da pregiudizi di carattere etnico che da questioni
tecnico-legali, il che rende, allora, necessario affidarsi alla condizione di
reciprocità, anche per l’iraniano con permesso di soggiorno, per la risposta al
quesito sulla capacità di costituire o amministrare società.
In
tutti i casi, quindi, sia per la persona fisica straniera priva di un titolo di
soggiorno come per quella che ne è munita, come anche nel caso di persona
giuridica straniera (associazione, fondazione, società), occorre verificare
l’esistenza della condizione di reciprocità al di fuori dei casi espressamente
regolati dalla legge. Il testo unico sugli immigrati non dice alcunché di
preciso in merito ai diritti commerciali e societari dello straniero con permesso
di soggiorno.
Per
chiarire ulteriormente la questione
occorre approfondire il concetto di
condizione di reciprocità.
Quest’ultima
è un trattamento di fatto che viene assicurato in Italia a persone di
cittadinanza straniera ai sensi dell’articolo 16 delle "Disposizioni sulla
legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo
Se,
ora, lo Stato dello straniero e l’Italia hanno concluso un Accordo, in materia
di diritti commerciali e civili, esso è direttamente applicabile e ad esso occorre
guardare per stabilire se il cittadino iraniano non stabilmente residente in
Italia né stabilmente domiciliato possa costituire una società o amministrarla.
Non è il caso dell’Iran, che non dispone di tale trattato e gode semplicemente
di una condizione di reciprocità, come regolata dall’art. 16 sopra citato.
La
verifica della condizione di reciprocità di cui all'Art. 16 delle preleggi, in
materia di acquisti immobiliari e costituzione e/o partecipazione societaria e
con riferimento alle persone fisiche straniere non regolarmente soggiornanti in
Italia ed alle persone giuridiche straniere, viene compiuta dal Ministero degli
Esteri, alla cui fonte mi riferisco.
Nel
caso di persone fisiche “originarie” dell’Iran, possono essere dispensati dalla
verifica della condizione di reciprocità solo:
1)
le persone di etnia iraniana che siano anche apolidi, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New
York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306,
sempre però che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio
italiano da almeno tre anni;
2)
le persone di etnia iraniana che siano anche rifugiate, in applicazione
dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa
allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio
1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in
territorio italiano da almeno tre anni.
Ma
anche in questi casi, vi sono gli stessi ostacoli di cui si è detto in tema di
iraniani con permesso di soggiorno.
**********
Compiute
le osservazioni preliminari di cui sopra, le persone fisiche iraniane non
stabilmente residenti o domiciliate in Italia, in base alla condizione di
reciprocità Italia-Iran, non possono effettuare acquisti immobiliari,
ma possono effettuare soltanto, sussistendo la condizione di reciprocità,
acquisti per successione ereditaria.
In tema di costituzione di o partecipazione a societa':
In
definitiva, le tre opzioni sopra menzionate sono quanto è permesso all’iraniano
in Italia.
Per il
resto, l’iraniano che svolga attività alle condizioni specificate, può essere
tassato, in base all’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che, ai
fini delle imposte sul reddito, considera residenti in Italia le persone che
per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della
popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza (che in base a quanto stabilito dall'articolo 43 del codice civile
rappresentano rispettivamente, il domicilio, la sede principale degli affari e
degli interessi del soggetto e, la residenza, il luogo in cui questi dimora
abitualmente). Il concetto di maggior parte del periodo di imposta allude
ai 183 giorni di permanenza in Italia, in conformità al modello OCSE.
E'
sufficiente che ricorra uno solo dei tre elementi citati dalla norma
(iscrizione anagrafe, permanenza per la maggior parte del periodo, domicilio o
residenza), affinché la persona sia considerata fiscalmente residente in
Italia. Quindi, per dare un esempio, tutti i redditi di impresa conseguiti in
Italia possono essere tassati se l’iraniano permane anche con semplice
domicilio e non per la maggior parte del periodo e senza essere iscritto
all’anagrafe.
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DA PARTE DI PERSONA FISICA IRANIANA
NON RESIDENTE, CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ IRAN-ITALIA, PROFILI RELATIVI A
RESIDENZA CON O SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Con
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998 (T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) e del suo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente
della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999), il cittadino extracomunitario, che
soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di
un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari, gode dei diritti civili senza che vi sia necessità di
verificare l’esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo
stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero,
condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.
Quindi,
ogni attività commerciale e societaria deve essere, teoricamente,
consentita alla persona fisica iraniana, che disponga di permesso di soggiorno.
Infatti, in base all’art. 2, comma 4° della legge 6.3.98, n. 40, allo straniero
e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti
e nei modi previsti dalla legge.
Dal
punto di vista pratico, credo tuttavia, che molte amministrazioni opporranno
resistenza alla intestazione di beni all’iraniano con permesso di soggiorno, in
quanto potrebbero richiedere con maggiore o minore insistenza, non solo un
codice fiscale e un certificato di
residenza, che non consistono in specifici impedimenti, ma anche
frapporre altri ostacoli di natura più o meno burocratica, che possono
dipendere più da pregiudizi di carattere etnico che da questioni
tecnico-legali, il che rende, allora, necessario affidarsi alla condizione di
reciprocità, anche per l’iraniano con permesso di soggiorno, per la risposta al
quesito sulla capacità di costituire o amministrare società.
In
tutti i casi, quindi, sia per la persona fisica straniera priva di un titolo di
soggiorno come per quella che ne è munita, come anche nel caso di persona
giuridica straniera (associazione, fondazione, società), occorre verificare
l’esistenza della condizione di reciprocità al di fuori dei casi espressamente
regolati dalla legge. Il testo unico sugli immigrati non dice alcunché di
preciso in merito ai diritti commerciali e societari dello straniero con
permesso di soggiorno.
Per
chiarire ulteriormente la questione
occorre approfondire il concetto di
condizione di reciprocità.
Quest’ultima
è un trattamento di fatto che viene assicurato in Italia a persone di
cittadinanza straniera ai sensi dell’articolo 16 delle "Disposizioni sulla
legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo
Se,
ora, lo Stato dello straniero e l’Italia hanno concluso un Accordo, in materia
di diritti commerciali e civili, esso è direttamente applicabile e ad esso
occorre guardare per stabilire se il cittadino iraniano non stabilmente
residente in Italia né stabilmente domiciliato possa costituire una società o
amministrarla. Non è il caso dell’Iran, che non dispone di tale trattato e gode
semplicemente di una condizione di reciprocità, come regolata dall’art. 16
sopra citato.
La
verifica della condizione di reciprocità di cui all'Art. 16 delle preleggi, in
materia di acquisti immobiliari e costituzione e/o partecipazione societaria e
con riferimento alle persone fisiche straniere non regolarmente soggiornanti in
Italia ed alle persone giuridiche straniere, viene compiuta dal Ministero degli
Esteri, alla cui fonte mi riferisco.
Nel
caso di persone fisiche “originarie” dell’Iran, possono essere dispensati dalla
verifica della condizione di reciprocità solo:
1)
le persone di etnia iraniana che siano anche apolidi, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New
York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306,
sempre però che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio
italiano da almeno tre anni;
2)
le persone di etnia iraniana che siano anche rifugiate, in applicazione
dell'art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa
allo Statuto dei Rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio
1954, n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in
territorio italiano da almeno tre anni.
Ma
anche in questi casi, vi sono gli stessi ostacoli di cui si è detto in tema di
iraniani con permesso di soggiorno.
**********
Compiute
le osservazioni preliminari di cui sopra, le persone fisiche iraniane non
stabilmente residenti o domiciliate in Italia, in base alla condizione di
reciprocità Italia-Iran, non possono effettuare acquisti immobiliari,
ma possono effettuare soltanto, sussistendo la condizione di reciprocità,
acquisti per successione ereditaria.
In tema di costituzione di o partecipazione a societa':
In
definitiva, le tre opzioni sopra menzionate sono quanto è permesso all’iraniano
in Italia.
Per il
resto, l’iraniano che svolga attività alle condizioni specificate, può essere
tassato, in base all’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che, ai
fini delle imposte sul reddito, considera residenti in Italia le persone che
per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della
popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza (che in base a quanto stabilito dall'articolo 43 del codice civile
rappresentano rispettivamente, il domicilio, la sede principale degli affari e
degli interessi del soggetto e, la residenza, il luogo in cui questi dimora
abitualmente). Il concetto di maggior parte del periodo di imposta allude
ai 183 giorni di permanenza in Italia, in conformità al modello OCSE.
E'
sufficiente che ricorra uno solo dei tre elementi citati dalla norma
(iscrizione anagrafe, permanenza per la maggior parte del periodo, domicilio o
residenza), affinché la persona sia considerata fiscalmente residente in
Italia. Quindi, per dare un esempio, tutti i redditi di impresa conseguiti in
Italia possono essere tassati se l’iraniano permane anche con semplice
domicilio e non per la maggior parte del periodo e senza essere iscritto
all’anagrafe.