Tra
Newco, con sede in
..................................................................................................
rappresentato da ............................................................................................
in seguito indicato «il Committente»
Società X
con sede in
..................................................................................................
rappresentato da
............................................................................................
in seguito indicato «il Prestatore
d'opera»,
considerato che
Il Committente ed il Prestatore d'opera si sono accordati affinché
il Prestatore d'opera esegua per conto del Committente una determinata
lavorazione, nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicate,
IL CONTRATTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA
SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17
ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA &
Associati/Associates
Studio Legale Law Firm Il contratto manca di molte clausole, lo studio legale SMAF invia su
gentile richiesta una completa copia a titolo di prestazione professionale a
pagamento ex artt.17 ss. Cod.
Deont. Forense / The contract has missing clauses; please,
consider SMAF law firm allowed to send a you a payable copy according to
Italian Forensic Deontology Code. |
20123 MILANO (MI), Italia Via Monti, 8 tel.:
+(39) 02 006 15 017 fax:
+(39) 02 700 50 81 00 e-mail: info@smaf-legal.com 00198 ROMA (RM), Italia Via Savoia, 78 tel.: +39 06 92 938 008 cell.: +39 06 8928 10 51 e-mail: info@smaf-legal.com 40123 BOLOGNA (BO), Italia Via Urbana 5/3 tel.: +(39) 051 64
40 543 fax.: +(39) 051 09 52 565 2°fax: +(39) 051 33 70 177 e-mail: misuraca@smaf-legal.com |
Art. 1
Oggetto e durata del Contratto
Oggetto del presente Contratto è la lavorazione che il
Prestatore d'opera si impegna a svolgere per il Committente, come descritta in
dettaglio nell'Allegato 1 (in seguito indicata come «
Art. 2
Documentazione tecnica
2.1 Il
Committente, entro ............ settimane dalla sottoscrizione del Contratto, deve
fornire al Prestatore d'opera i documenti tecnici e le informazioni specificate
nell'Allegato 2, che rimangono di proprietà del Committente.
2.2 Il
Prestatore d'opera deve fornire al Committente, entro il termine o i termini
specificati nell'Allegato 3, i documenti tecnici e le informazioni specificate
nel medesimo Allegato 3, che rimangono di proprietà del Prestatore d'opera.
2.3 Ciascuna
delle parti si impegna a mantenere riservati e a fare in modo che i propri
dipendenti e collaboratori facciano altrettanto, per tutta la durata del
Contratto e dopo la sua scadenza o risoluzione, tutti i documenti tecnici e le
informazioni fornitele o rivelatele conformemente
alle condizioni del Contratto dall'altra parte, che siano state qualificate per
iscritto come segrete, eccetto
a) le informazioni che siano già conosciute da quella parte
(non in quanto rivelatele in via confidenziale dall'altra parte), e
b) le
informazioni che siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o che
siano diventate di dominio pubblico per causa non imputabile alla parte che le
ha ricevute.
La parte
che riceve tali informazioni si impegna a non copiarle, divulgarle o trasmetterle
a terzi, né ad utilizzarle per un qualsiasi fine diverso da quanto necessario
per il raggiungimento degli scopi del Contratto o l’effettuazione di una
lavorazione da parte di subappaltatori autorizzati del Prestatore d'opera e, in
quest’ultimo caso, a condizione che esse siano copiate, rivelate o trasmesse
previa assunzione di un analogo obbligo di riservatezza da parte del ricevente.
2.4 Eventuali
invenzioni, brevettabili o meno, realizzate dal Prestatore d'opera nella
Lavorazione per il Committente devono essere oggetto di comunicazione al
Committente, mettendo a disposizione di quest'ultimo ogni documentazione ed
informazione utile per la relativ attuazione
produttiva. Il Committente ne avrà diritto di licenza per la produzione
(diretta o tramite terzi), la vendita e l'uso. Nel caso in cui l'invenzione
oggetto della privativa industriale sia ottenuta dal Prestatore di Lavoro in
modo comprovatamente autonomo, senza informazioni o
collaborazione tecnica o documenti del Committente, quest'ultimo pagherà una
remunerazione per la licenza, diversamente la licenza sarà a titolo gratuito.
Nel caso in cui la progettazione, la sperimentazione o lo sviluppo sia
effettuato dal Prestatore d’opera su incarico (remunerato) del Committente,
l’invenzione e i relativi titoli di privativa industriale, così come i
risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva del Committente.
2.5
Alla scadenza o risoluzione anticipata del Contratto ciascuna
delle parti deve, salvo che non sia convenuto diversamente, riconsegnare
all'altra le informazioni segrete ed i documenti tecnici che le sono stati
forniti dalla controparte, unitamente alle relative copie e, su richiesta,
anche tutti gli altri documenti tecnici e informazioni fornitele
dall'altra parte nel periodo in cui il Contratto era in vigore.
Art. 3
Materiali
3.1 Il Committente
deve consegnare il materiale che deve essere lavorato dal Prestatore d'opera
entro il termine pattuito, decorrente dalla data o dalle date specificate nel
piano di consegna del materiale, contenuto nell'Allegato 4.
3.2 Nel termine
di 7 giorni dal ricevimento del materiale consegnato dal Committente, il
Prestatore d'opera deve sottoporlo ad un ragionevole controllo a vista ed informare immediatamente il Committente
dell'esistenza di eventuali vizi o danni a tale materiale o di eventuali
ammanchi apparsi in occasione di tale verifica. Il Committente deve sostituire
il materiale difettoso, danneggiato o mancante entro un tempo ragionevole dalla
predetta comunicazione.
3.3 Tutto il
materiale fornito al Prestatore d'opera dal Committente rimane di proprietà
di quest'ultimo come resta a suo carico il rischio di perdita o danneggiamento,
salvo che la perdita o il danno siano stati causati dalla negligenza,
imprudenza o imperizia del Prestatore d'opera, dei suoi subappaltatori,
dipendenti o collaboratori, nel periodo in cui il materiale era in suo od in
loro possesso.
3.4 Il
Prestatore d'opera deve immagazzinare il materiale a proprie spese,
contrassegnarlo come di proprietà del Committente e tenerlo separato dagli
altri materiali, conformemente alle istruzioni del Committente o, qualora non
gli siano state date istruzioni in tal senso, in conformità con la prassi
corrente nel settore.
3.5 Su richiesta
ed a spese del Committente, il Prestatore d'opera provvederà ad assicurare i
beni contro i rischi che il Committente richieda di assicurare, per il periodo
in cui tali beni sono in possesso del Prestatore d'opera. Il relativo costo si
aggiungerà al Prezzo del Contratto.
3.6 I materiali
forniti dal Committente nel contesto del presente Contratto dovranno essere
utilizzati dal Prestatore d'opera per adempiere al
presente Contratto ad esclusione di ogni altro fine.
Art. 4
Utensili ed attrezzature
Attrezzature a costo parziale
4.1 Le
attrezzature realizzate dal Prestatore d'opera per l’esecuzione del Contratto
rimangono di proprietà di quest'ultimo, anche ove il Committente abbia pagato
parte del loro costo. Tuttavia, qualora il Prestatore d'opera non sia in grado
di o non sia disposto a dar corso a qualsiasi ulteriore ordine di lavorazione
dei beni comportanti l’utilizzazione delle suddette attrezzature entro un tempo
ragionevole a prezzi equi e ragionevoli oppure quando il Prestatore d’opera
sia soggetto a procedura concorsuale (eccetto che per procedere ad una fusione
o ristrutturazione), e purché il Committente abbia adempiuto
a tutte le sue obbligazioni nei confronti del Prestatore d'opera ai
sensi del presente Contratto o altrimenti, il Committente avrà diritto,
dandone comunicazione per iscritto, di ottenere senza alcun ulteriore pagamento
la consegna delle suddette attrezzature e ne acquisterà conseguentemente la
proprietà. Il Committente avrà il diritto di acquistare le attrezzature ad un
prezzo da concordarsi, in qualsiasi momento successivo alla fine del Contratto.
Attrezzature del Committente
4.2
Eventuali maschere, matrici, stampi, attrezzature o macchinari messi a disposizione
del Prestatore d'opera dal Committente o pagati integralmente dal Committente,
sono di proprietà di quest'ultimo. Tutti questi beni dovranno essere identificati
chiaramente come di proprietà del Committente e dovranno, se possibile, essere
tenuti separati dagli altri beni del Prestatore d'opera. Il Prestatore d'opera
dovrà tenere tali attrezzature in buone condizioni, fatta eccezione per il
normale deterioramento, e potrà usarle soltanto per l'esecuzione delle
lavorazioni per conto del Committente e non altrimenti. Il Prestatore d'opera
si impegna a riparare o sostituire tali articoli a proprie spese, nella misura
in cui ciò si renda necessario per l'esecuzione del contratto, ove gli stessi
siano stati persi o danneggiati in conseguenza di un’azione od omissione
negligente del Prestatore d'opera, dei suoi subappaltatori, dipendenti o collaboratori e si impegna a restituire i medesimi al
Committente, al momento della scadenza o della risoluzione anticipata del
Contratto.
4.3
Il Prestatore d'opera ha altresì i seguenti obblighi: di custodire ed
utilizzare con la massima cura e
provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria delle attrezzature del
Committente; di segnalare al Committente
le riparazioni straordinarie o le sostituzioni occorrenti (che saranno a carico
del Committente); di non trasferire
fuori dai propri stabilimenti le attrezzature, se non per quanto autorizzato
preventivamente di volta in volta dal Committente; di consentire agli incaricati del Committente
di controllare, durante l’orario normale di lavoro, le modalità di
utilizzazione e conservazione delle attrezzature; di conformarsi alle
istruzioni che gli verranno impartite dal Committente riguardo alla loro
riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione della
lavorazione per la quale vengono impiegate.
Allegati
1. Specificazione
della lavorazione ed oggetto del contratto.
2. Documenti
tecnici ed informazione del Committente.
3. Documenti
tecnici ed informazione del Prestatore d’opera e tempi di consegna.
4. Programma
delle consegne per il materiale del Committente.