CONTRATTO DI LAVORAZIONE PER CONTO

 

Tra

Newco, con sede in ..................................................................................................

rappresentato da ............................................................................................

in seguito indicato «il Committente»

 

e

 

 

 

 

 

Società X

con sede in ..................................................................................................

rappresentato da ............................................................................................

in seguito indicato «il Prestatore d'opera»,

  

considerato che

Il Committente ed il Prestatore d'opera si sono accordati affinché il Prestatore d'opera esegua per conto del Committente una determinata lavorazione, nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicate,

 

IL CONTRATTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17 ss Cod.Deont.)

 

STUDIO

MISURACA & Associati/Associates

Studio Legale

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Il contratto manca di molte clausole, lo studio legale SMAF invia su gentile richiesta una completa copia a titolo di prestazione professionale a pagamento ex artt.17 ss. Cod. Deont. Forense / The contract has missing clauses; please, consider SMAF law firm allowed to send a you a payable copy according to Italian Forensic Deontology Code.

 

 

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Art. 1
Oggetto e durata del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la lavorazione che il Prestatore d'opera si impegna a svolgere per il Committente, come descritta in dettaglio nell'Allegato 1 (in seguito indicata come «la Lavorazione»), a partire dalla stipula del presente Contratto per un periodo minimo di …anni, salvo risoluzione anticipata o rinnovo per mancata disdetta entro …mesi dalla scadenza naturale del Contratto.

Art. 2
Documentazione tecnica

2.1       Il Committente, entro ............ settimane dalla sottoscrizione del Contratto, deve fornire al Prestatore d'opera i documenti tecnici e le informazioni spe­cificate nell'Allegato 2, che rimangono di proprietà del Committente.

2.2       Il Prestatore d'opera deve fornire al Committente, entro il termine o i termini specificati nell'Allegato 3, i documenti tecnici e le informazioni specificate nel medesimo Allegato 3, che rimangono di proprietà del Prestatore d'opera.

2.3       Ciascuna delle parti si impegna a mantenere riservati e a fare in modo che i propri dipendenti e collaboratori facciano altrettanto, per tutta la durata del Contratto e dopo la sua scadenza o risoluzione, tutti i documenti tecnici e le informazioni fornitele o rivelatele conformemente alle condizioni del Contratto dall'altra parte, che siano state qualificate per iscritto come segrete, eccetto

a)         le informazioni che siano già conosciute da quella parte (non in quanto rivelatele in via confidenziale dall'altra parte), e

b)         le informazioni che siano di dominio pubblico al momento della divul­gazione o che siano diventate di dominio pubblico per causa non imputabile alla parte che le ha ricevute.

            La parte che riceve tali informazioni si impegna a non copiarle, divulgarle o tra­smetterle a terzi, né ad utilizzarle per un qualsiasi fine diverso da quanto ne­cessario per il raggiungimento degli scopi del Contratto o l’effettuazione di una lavorazione da parte di subappaltatori autorizzati del Prestatore d'opera e, in quest’ultimo caso, a condizione che esse siano copiate, rivelate o trasmes­se previa assunzione di un analogo obbligo di riservatezza da parte del ricevente.

2.4       Eventuali invenzioni, brevettabili o meno, realizzate dal Prestatore d'opera nella Lavorazione per il Committente devono essere oggetto di comunicazione al Committente, mettendo a disposizione di quest'ultimo ogni documentazione ed informazione utile per la relativ attuazione produttiva. Il Committente ne avrà diritto di licenza per la produzione (diretta o tramite terzi), la vendita e l'uso. Nel caso in cui l'invenzione oggetto della privativa industriale sia ottenuta dal Prestatore di Lavoro in modo comprovatamente autonomo, senza informazioni o collaborazione tecnica o documenti del Committente, quest'ultimo pagherà una remunerazione per la licenza, diversamente la licenza sarà a titolo gratuito. Nel caso in cui la progettazione, la sperimentazione o lo sviluppo sia effettuato dal Prestatore d’opera su incarico (remunerato) del Committente, l’invenzione e i relativi titoli di privativa industriale, così come i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva del Committente.

2.5        Alla scadenza o risoluzione anticipata del Contratto ciascuna delle parti deve, salvo che non sia convenuto diversamente, riconsegnare all'altra le informazioni segrete ed i documenti tecnici che le sono stati forniti dalla controparte, unitamente alle relative copie e, su richiesta, anche tutti gli altri documenti tec­nici e informazioni fornitele dall'altra parte nel periodo in cui il Contratto era in vigore.

Art. 3
Materiali

3.1       Il Committente deve consegnare il materiale che deve essere lavorato dal Prestatore d'opera entro il termine pattuito, decorrente dalla data o dalle date specificate nel piano di consegna del materiale, contenuto nell'Allegato 4.

3.2       Nel termine di 7 giorni dal ricevimento del materiale consegnato dal Committente, il Prestatore d'opera deve sottoporlo ad un ragionevole con­trol­lo a vista ed informare immediatamente il Committente dell'esistenza di even­tuali vizi o danni a tale materiale o di eventuali ammanchi apparsi in occasione di tale verifica. Il Committente deve sostituire il materiale difettoso, danneggiato o mancante entro un tempo ragionevole dalla predetta comunicazione.

3.3       Tutto il materiale fornito al Prestatore d'opera dal Committente ri­mane di pro­prietà di quest'ultimo come resta a suo carico il rischio di perdita o danneggiamento, salvo che la perdita o il danno siano stati causati dalla negligenza, imprudenza o imperizia del Prestatore d'opera, dei suoi subappaltatori, dipendenti o collaboratori, nel periodo in cui il materiale era in suo od in loro possesso.

3.4       Il Prestatore d'opera deve immagazzinare il materiale a proprie spese, contrassegnarlo come di proprietà del Committente e tenerlo separato dagli altri materiali, conformemente alle istruzioni del Committente o, qualora non gli siano state date istruzioni in tal senso, in conformità con la prassi corrente nel settore.

3.5       Su richiesta ed a spese del Committente, il Prestatore d'opera provvederà ad assicurare i beni contro i rischi che il Committente richieda di assicurare, per il periodo in cui tali beni sono in possesso del Prestatore d'opera. Il relativo costo si aggiungerà al Prezzo del Contratto.

3.6       I materiali forniti dal Committente nel contesto del presente Contratto dovranno essere utilizzati dal Prestatore d'opera per adempiere al presente Contratto ad esclusione di ogni altro fine.

 

Art. 4
Utensili ed attrezzature

Attrezzature a costo parziale

4.1       Le attrezzature realizzate dal Prestatore d'opera per l’esecuzione del Contratto rimangono di proprietà di quest'ultimo, anche ove il Committente abbia pa­gato parte del loro costo. Tuttavia, qualora il Prestatore d'opera non sia in gra­do di o non sia disposto a dar corso a qualsiasi ulteriore ordine di lavorazione dei beni comportanti l’utilizzazione delle suddette attrezzature entro un tempo ragionevole a prezzi equi e ragionevoli oppure quando il Prestatore d’o­pera sia soggetto a procedura concorsuale (eccetto che per procedere ad una fusione o ristrutturazione), e purché il Committente abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni nei confronti del Prestatore d'opera ai sensi del presente Contratto o altrimenti, il Committente avrà di­ritto, dandone comunicazione per iscritto, di ottenere senza alcun ulteriore pagamento la consegna del­le suddette attrezzature e ne acquisterà conseguentemente la proprietà. Il Com­mittente avrà il diritto di acquistare le attrezzature ad un prezzo da concordarsi, in qualsiasi momento successivo alla fine del Contratto.

Attrezzature del Committente

4.2               Eventuali maschere, matrici, stampi, attrezzature o macchinari messi a dispo­sizione del Prestatore d'opera dal Committente o pagati integralmente dal Committente, sono di proprietà di quest'ultimo. Tutti questi beni dovranno es­sere identificati chiaramente come di proprietà del Committente e dovranno, se possibile, essere tenuti separati dagli altri beni del Prestatore d'opera. Il Prestatore d'opera dovrà tenere tali attrezzature in buone condizioni, fatta eccezione per il normale deterioramento, e potrà usarle soltanto per l'esecuzione delle lavorazioni per conto del Committente e non altrimenti. Il Prestatore d'opera si impegna a riparare o sostituire tali articoli a proprie spese, nella misura in cui ciò si renda necessario per l'esecuzione del contratto, ove gli stessi siano stati persi o danneggiati in conseguenza di un’azione od omissione negligente del Prestatore d'opera, dei suoi subappaltatori, dipendenti o collabo­ra­to­ri e si impegna a restituire i medesimi al Committente, al mo­mento della scadenza o della risoluzione anticipata del Contratto.

4.3               Il Prestatore d'opera ha altresì i seguenti obblighi: di custodire ed utilizzare con la massima  cura e provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria delle attrezzature del Committente;  di segnalare al Committente le riparazioni straordinarie o le sostituzioni occorrenti (che saranno a carico del Committente);  di non trasferire fuori dai propri stabilimenti le attrezzature, se non per quanto autorizzato preventivamente di volta in volta dal Committente;  di consentire agli incaricati del Committente di controllare, durante l’orario normale di lavoro, le modalità di utilizzazione e conservazione delle attrezzature; di conformarsi alle istruzioni che gli verranno impartite dal Committente riguardo alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione della lavorazione per la quale vengono impiegate.

 

 

Allegati

1.       Specificazione della lavorazione ed oggetto del contratto.

2.       Documenti tecnici ed informazione del Committente.

3.       Documenti tecnici ed informazione del Prestatore d’opera e tempi di consegna.

4.       Programma delle consegne per il materiale del Committente.