1. Definizione
giuridica
Una Fondazione (Stiftung) è
una persona giuridica costituita con l'apporto di un fondo al fine del
raggiungimento di uno scopo specifico (Art. 552 del c.c. del Liechtenstein).
Anzi, di preciso, al momento del conferimento dei beni,
Per il resto, nei fatti,
IL DOCUMENTO È INCOMPLETO, A RICHIESTA
SARÀ INVIATA UNA COPIA COMPLETA (artt.17
ss Cod.Deont.) STUDIO
MISURACA &
Associati/Associates
Studio Legale Law Firm Il documento manca di molte parti, lo studio legale SMAF invia su
gentile richiesta una completa copia a titolo di prestazione professionale a
pagamento ex artt.17 ss. Cod.
Deont. Forense / The document has
missing parts; please, consider SMAF law firm allowed to send a you a payable
copy according to Italian Forensic Deontology Code. |
20123 MILANO (MI), Italia Via Monti, 8 tel.:
+(39) 02 006 15 017 fax:
+(39) 02 700 50 81 00 e-mail: info@smaf-legal.com 00198 ROMA (RM), Italia Via Savoia, 78 tel.: +39 06 92 938 008 cell.: +39 06 8928 10 51 e-mail: info@smaf-legal.com 40123 BOLOGNA (BO), Italia Via Urbana 5/3 tel.: +(39) 051 64
40 543 fax.: +(39) 051 09 52 565 2°fax: +(39) 051 33 70 177 e-mail: misuraca@smaf-legal.com |
2. Costituzione
L'iscrizione nel Registro Pubblico è richiesta
unicamente se l'oggetto della Fondazione è lo svolgimento diretto di
un’attività commerciale, e non quello del sostegno patrimoniale al nucleo
familiare o quello caritatevole. Ne consegue che, per ottenere l’anonimato sui
beneficiari e sul fondatore,
Gli atti con cui si effettua la costituzione della
Fondazione hanno la seguente forma:
·
negozio giuridico unilaterale tra vivi;
·
disposizione di ultima volontà;
· patto
successorio.
L’atto di Fondazione deve recare ,
al minimo, le seguenti informazioni:
· nome e
sede;
·
scopo o oggetto;
·
ammontare del capitale della Fondazione e utilizzo del patrimonio in
caso di scioglimento della medesima;
· membri
del consiglio di Fondazione (consiglieri);
·
modalità di nomina di ulteriori consiglieri ;
·
modalità e titolarità del diritto di firma;
·
ufficio di revisione, prescritto, però, solo per le Fondazioni svolgenti
attività commerciale in forma diretta.
L’iscrizione nel registro pubblico (necessaria solo
per le Fondazioni commerciali) determina, con effetto costitutivo, l’acquisto
della personalità giuridica. Mentre gli altri tipi di Fondazioni (non
commerciali) acquistano immediatamente la personalità morale, per effetto della
semplice costituzione. Queste ultime devono, però, in ogni caso, depositare
l’atto di Fondazione. Tale deposito non rende i documenti accessibili al
pubblico né ha effetti costitutivi della personalità giuridica (per quanto
detto), ma serve al fine esclusivo di consentire i controlli amministrativi per
la prevenzione di Fondazioni illecite o immorali.
Per quanto riguarda l'oggetto (lo scopo) della
Fondazione, innanzitutto, è bene precisare che il fondatore, al momento della
costituzione, può determinarlo liberamente purché esso non sia illegale o
immorale.
Gli scopi più comuni sono quelli che prevedono il
supporto finanziario dei membri della propria famiglia (p.e. prevedere il
pagamento di determinate somme di denaro a membri della famiglia, per il loro
sostentamento o per scopi educativi), la promozione delle Arti e il sostegno di
propositi caritatevoli.
L'oggetto può includere, in modo misto, attività
commerciali, solo se necessarie a raggiungere gli obiettivi non commerciali
della Fondazione, ma tale attività mista oppure la partecipazione in imprese
commerciali, per controllare i propri interessi, non implica che l’oggetto
della Fondazione sia commerciale. Invece, nel caso di svolgimento diretto ed esclusivo di attività
lucrative o commerciali, corre l’obbligo di registrare
Per il resto,
Il fondatore ("founder") trasferisce tutta o parte della proprietà
del suo patrimonio alla Fondazione, affinché questa possa conseguire
l'obiettivo per cui è stata costituita.
Ora, il capitale minimo della Fondazione è di 30,000
franchi svizzeri da versare interamente. Ma qualsiasi bene patrimoniale donato
formalmente dal fondatore diventa proprietà della Fondazione. Poi il capitale
della Fondazione è interamente separato da quello del fondatore. Ciò non
impedirà, eventualmente, al fondatore di usufruire dei frutti della proprietà
senza apparire come il reale proprietario: sarà sufficiente essere uno dei
beneficiari o il beneficiario della Fondazione. Resta, però, fermo che la
costituzione di una Fondazione è un'entità giuridica distinta, avente un nome,
uno scopo e un’organizzazione interna per la realizzazione di un obiettivo, che
non condivide più nulla con la personalità del suo fondatore.
Il “capitale”, d’altro lato, si distingue dal
“patrimonio” della Fondazione. La distinzione non è formale, il capitale è l’ammontare
versato inizialmente e dichiarato nell’atto di Fondazione e nello statuto.
Tutti gli altri beni, successivamente conferiti o
acquisiti, inizialmente o successivamente, provenienti da terzi o dal fondatore
(in quest’ultimo caso in conformità degli obblighi di versamento posti a suo
carico dall’atto di Fondazione), sono patrimonio.
Di seguito, il capitale è assorbito, come è evidente, ma solo da un punto di
vista matematico, nella più ampia estensione del patrimonio.
5. Responsabilità
per debiti
Per i debiti della Fondazione risponde soltanto il
patrimonio della Fondazione medesima.
Non sono responsabili, perciò, né il fondatore né i
beneficiari né i membri del consiglio (neanche per versamenti supplementari al
patrimonio della Fondazione).
D’altro lato, se lo scopo della fondazione è
familiare, i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni, né in
via ordinaria né in via fallimentare, sui redditi percepiti dalla Fondazione,
né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del
beneficiario nè nel loro intero ammontare, se il
beneficio è ottenuto a titolo gratuito da una Fondazione familiare e se così è
stabilito dall’atto di Fondazione.
6. Il fondatore
II fondatore è colui che decide di conferire una
parte, più o meno consistente, del proprio patrimonio alla Fondazione,
rappresentata dal Consiglio, nell'interesse di una o più
persone chiamate beneficiari e per un fine specifico. Nel momento in cui
il fondatore conferisce i beni alla Fondazione (Stiftung),
egli provvede a redigere lo statuto e l’atto di Fondazione della Fondazione, ai
quali il Consiglio dovrà scrupolosamente attenersi nella gestione del
patrimonio. Finché il fondatore vive, egli è libero di cambiare lo statuto, gli
scopi e i beneficiari della Fondazione. In tal caso il potere di modifica deve
essere previsto nell'atto costitutivo, ma la maggior parte dei fondatori optano
per questa clausola. Soltanto dopo la morte del fondatore le sue disposizioni
diventano definitive.
7. I consiglieri
Lo statuto prevede il potere del fondatore di nominare
o revocare i membri del Consiglio.
I membri del Consiglio sono nominati dal fondatore al
momento della costituzione della Stiftung.
Ciò non toglie che il potere di nomina e revoca possa
essere attribuito anche ad altri soggetti. Infatti, lo statuto può prevedere
che ciascun consigliere possa nominare un suo successore o che ulteriori membri
possano essere nominati dagli stessi consiglieri in carica.
I consiglieri, poi, possono essere residenti nel
Liechtenstein o all'estero, tuttavia almeno uno di essi deve essere un
cittadino del Liechtenstein, residente nel Paese.
E’ da notare, infine, che i membri del Consiglio di
amministrazione devono osservare standard di criteri di altissima diligenza e
sono personalmente responsabili per ogni danno provocato.
In ogni caso,
Merita un accenno, poi, il fatto che solo nelle
Fondazioni con scopo commerciale è richiesto un Ufficio di Revisione, con
funzioni di controllo, verifica e sindacato sulla regolarità della gestione
contabile.
Talora lo statuto prevede anche altri organi come il
Consulente o un “Kollator”, investito del diritto di
designare i beneficiari.
9. I Beneficiari
I beneficiari sono le persone (o altre entità legali),
designate nello statuto o nell’atto di Fondazione, destinatarie di un beneficio
presente o futuro proveniente dal patrimonio e dai profitti della Fondazione. I
proventi del beneficio sono, per loro natura, gratuiti ed i beneficiari non
hanno, salvo legami contrattuali diversi, nessun diritto legale o altro diritto
equivalente per esserne i designatari.
In ogni caso, una volta nominati, i beneficiari
acquisiscono, oltre ai diritti (contrattualmente previsti) di ricevere una quota dei profitti e una
quota del patrimonio della Fondazione, il diritto ad esigere una chiara
amministrazione del patrimonio della Fondazione.
Ma, data la gratuità della concessione dei diritti ai
beneficiari, nulla esclude che tali diritti possano essere limitati nel tempo
oppure assoggettati a certe condizioni. Il fondatore ha un notevole potere
discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni, ma può anche,
all’inverso, riconoscere ai beneficiari una funzione di controllo sull'operato
del Consiglio.
In ogni caso, nell’eventualità di un disaccordo tra
beneficiari e Consiglio di amministrazione, i primi possono ricorrere al
tribunale per tutelare i propri diritti. Il tribunale applicherà le norme, da
lungo tempo istituite e collaudate, della legge sul fedecommesso.
In via di principio, l’atto di Fondazione e lo statuto
non sono modificabili, specie per quanto riguarda lo scopo della Fondazione. Ma
situazioni eccezionali, previste dai medesimi atti di cui in questione, possono
giustificare le modifiche, le quali sono rimesse ad un organo della Fondazione,
spesso con la cooperazione delle autorità competenti (autorità di sorveglianza
delle Fondazioni o tribunale).
Fintanto che
Con la revoca della Fondazione, essa cessa ed il
patrimonio ritorna al fondatore.
L’annullamento dell’atto di Fondazione può essere
richiesto, da chi vi abbia interesse, per gli stessi vizi della volontà che
rendono invalido il contratto. Se il fondatore, dunque, era in errore o
sottoposto a violenza fisica o morale nel momento della manifestazione della
sua volontà o se ha agito con dolo o intento
fraudolento, allora l’atto di fondazione è annullabile.
Infine, è possibile ridurre, per lesione della quota
d’eredità legittima, il versamento originario del fondatore o le successive
attribuzioni patrimoniali a favore della Fondazione (purchè
assimilabili a donazioni). Nulla impedisce, altresì, ai creditori del fondatore
lesi dalla costituzione di esercitare la revocatoria ordinaria o fallimentare, purchè ne ricorrano tutte le altre condizioni di legge
(p.e. il rispetto dei termini della revocatoria fallimentare, l’intento fraudolento e simili).
Lo scioglimento della Fondazione può verificarsi per:
·
raggiungimento del suo scopo;
·
scadenza del termine di durata;
· mutuo
consenso di tutti i soggetti gravitanti intorno alla Fondazione (fondatore,
beneficiari, ecc.).
Per il resto, nell’atto di Fondazione vi è una precisa
regolamentazione di altri casi di scioglimento.
13. Vantaggi della pianificazione fiscale attuata per mezzo di
una Fondazione
Parlando, ora, di pianificazione fiscale
internazionale, si tenga presente quanto segue.
Ipotizzando che il ruolo di “holding” sia rivestito da
una Fondazione (Stiftung), anziché da una società o
da un trust, essa dovrà rispettare le disposizioni previste dalla normativa
fiscale del Liechtenstein per beneficiare dello status privilegiato di
"società holding" ed essere assoggettata soltanto ad un'imposta
patrimoniale forfettaria annuale di 1.000 Franchi svizzeri.
La normativa fiscale fa un esplicito riferimento alla holding generale, definendola come una "persona
morale" il cui oggetto è rappresentato dalla detenzione di partecipazioni
in altre società. Ma la stessa legge prevede, d’altro lato, che
Ordinariamente, infatti, l’obbligo della registrazione
è previsto soltanto qualora
Invece,
Infine,
La funzione che, quindi,
Attenzione, però. Non beneficiando il Liechtenstein di
trattati contro la doppia imposizione e non essendo un paese membro della CEE,
restando quindi escluso dalla possibilità di usufruire della Direttiva CEE n.
435 (Direttiva madre - figlia), per non essere assoggettati ad onerose ritenute
alla fonte sulla distribuzione di dividendi, è evidente che occorrerà
localizzare una sub - holding, controllata dalla Stiftung,
in una giurisdizione che consenta di distribuire dividendi senza che questi
debbano scontare alcuna ritenuta.
La sub-holding potrà, per esempio, essere costituita a
Malta o a Cipro, nella forma di società offshore, dove
non verrà trattenuta alcuna ritenuta sul pagamento di dividendi. Prestando attenzione
alla struttura che si realizza, anche la holding
lussemburghese del '29 rappresenterà senz'altro un'ottima soluzione. I
dividendi conseguiti potranno essere conseguentemente destinati al
perseguimento dello scopo per cui
In definitiva,
Le Fondazioni assumono uno status particolare, per cui
sono esenti dalla tassazione sul patrimonio, sugli acquisti e sui redditi.
Sono, invece, assoggettate, al momento dell’iscrizione
o del deposito dell’atto di Fondazione nel registro, all’imposta di
costituzione e di bollo, che è pari al 3% del capitale della Fondazione (ma si
applica l’1,5% per capitali superiori a 5 milioni di franchi svizzeri e l’1%
per quelli superiori a 10 milioni e, addirittura, il 2‰ sui beni acquisiti, ma
con un minimo di 200 franchi, per le Fondazioni familiari e per scopi non
lucrativi).
Altra imposta è quella di iscrizione o di deposito, da
versare al momento, appunto,
dell’iscrizione o del deposito dell’atto di Fondazione.
Per l’iscrizione
(riguardante solo le Fondazioni commerciali), la tassa è pari a 500 franchi
svizzeri, se il capitale della fondazione non supera i 100mila franchi. Se poi
il capitale supera i 100mila franchi la tassa aumenta di 150 franchi, per ogni
frazione di capitale pari a 100mila franchi.
Per il deposito, la tassa varia da
Altra imposta ancora, a cui sono assoggettate le
Fondazioni, è la tassa annuale del 0,1‰ sul capitale e
sul patrimonio, con un minimo di 1,000 franchi svizzeri. La percentuale
dell'imposta è ridotta allo 0,75‰ se il patrimonio supera 2 milioni di franchi
svizzeri e allo 0,5 ‰ se supera 10 milioni di franchi svizzeri.
Non da trascurare, infine, le spese notarili che
possono ammontare a diverse centinaia di franchi svizzeri.